• "Ogni persona brilla con luce propria fra tutte le altre"
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News

ON LINE IL NUOVO NOTIZIARIO DI DICEMBRE 2023

Avvisiamo tutti gli utenti che è online il nuovo notiziario dell'Associazione.



Lo potete trovare nella pagina dei nostri notiziari o cliccando qui

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Tesseramento 2024

Gentili utenti,

vi ricordiamo che è aperto il Tesseramento per l'anno 2024, saremo a Vostra disposizione per curare i Vostri interessi.



Le modalità di pagamento possono essere:

  • direttamente in sede Anmic ( in contanti o con bancomat)
  • tramite bollettino postale sul conto 17182387
  • tramite bonifico bancario IT 50 C 08304 01804 00000 3080681

Contattaci direttamente in ufficio o al telefono 0461/911469.

 

 

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SERVIZIO AL PUBBLICO PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento è istituito ai sensi dell’art.20 della L. n.134/2001 (art.87 T.U.) il servizio al pubblico per l’informazione e la consulenza per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d’ufficio .

Le informazioni e la consulenza vengono fornite da avvocati designati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento ed iscritti negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato nelle materie civile, penale e amministrativo ogni venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.45 (con esclusione del mese di agosto) presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in Trento Largo Pigarelli n.1.

ai sensi dell’articolo 76 del DPR n.115 del 30 maggio 2002:
1.può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.528,41;

2.ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;

3.se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante;

4.si tiene conto del solo reddito personale quando siano oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi;

5.non possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n.43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al DPR 9 ottobre 1990, n.309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti clicca qui

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Gli amici di ANMIC
Associazione italiana di famiglie ADHD Fondazione ISAL Sportabili Predazzo