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CONGEDI PER CURE TERMALI

In caso di malattie che richiedono cure termali il dipendente può usufruire di appositi permessi anche al di fuori delle ferie. Esiste un’apposita disciplina che individua i permessi dal lavoro per cure termali quando queste siano indispensabili per la guarigione.



Quando è possibile assentarsi dal lavoro per cure termali?

Il lavoratore può usufruire di permessi per cure termali solo se necessarie per la terapia o la riabilitazione della propria malattia. Tale necessità deve essere certificata dal medico il quale deve ritenere determinante un tempestivo trattamento termale, anche in associazione con altri mezzi di cura. In tal caso, la terapia deve iniziare entro 30 giorni dalla prescrizione.

Che succede durante il permesso per cure termali?

L’assenza per cure termali è equiparata alla malattia, con conseguente diritto al relativo trattamento a carico Inps e/o del datore di lavoro, a seconda del contratto di lavoro.
Le cure termali possono essere effettuate solo in relazione a malattie espressamente individuate da un decreto ministeriale.
Inps e Inail riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali le prestazioni economiche accessorie solo al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie.

Quanto durano i permessi per cure termali?

I periodi di cure, per essere retribuiti, non possono superare i 15 giorni l’anno e tra i periodi concessi a qualsiasi titolo per le cure termali e le ferie annuali deve trascorrere un intervallo di almeno 15 giorni

Come ottenere permessi per cure termali?

Per avere diritto al trattamento economico di malattia il lavoratore deve:

  • presentare alla Asl di residenza la proposta-richiesta del medico curante, entro 5 giorni dal rilascio;
  • sottoporsi alla visita del medico specialista dell’ASL, che rilascia l’autorizzazione in presenza di una delle malattie previste dalla legge quando giudichi la cura termale:
? necessaria ai fini terapeutici o riabilitativi;
? più utile ed efficace se non rinviata fino alle ferie o ai congedi ordinari;
? da effettuarsi entro un massimo di 30 giorni;

  • comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto per le cure, trasmettendo la proposta-richiesta del medico curante;
  • farsi rilasciare dal datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti che durante il periodo suddetto, ai sensi della contrattazione collettiva, non possono essere fruite ferie o congedi ordinari, in quanto sono già state programmate ferie collettive in altro periodo, oppure non residua nell'anno un numero di giorni di ferie sufficiente per il completamento del ciclo di cure;
  • inviare all'Inps (se ente erogatore dell’indennità di malattia) entro 2 giorni dall'inizio delle cure da effettuare al di fuori dei periodi di ferie, le copie della proposta-richiesta del medico curante e della dichiarazione del datore di lavoro;
  • inviare al datore di lavoro, sempre entro 2 giorni dall'inizio delle cure, copia della documentazione in possesso;
  • effettuare le cure prescritte senza interruzioni (salvo per le giornate di chiusura dello stabilimento termale e per quelle di documentata forza maggiore) presso uno stabilimento termale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
  • inviare all'inps (se ente erogatore dell’indennità) e al datore di lavoro, al termine delle cure, l’apposito modello compilato dallo stabilimento termale.
Per poter fruire delle cure idrotermali in un periodo non coincidente con quello delle ferie è necessario che il certificato medico contenga, oltre all'indicazione della patologia riscontrata, una motivazione, anche sintetica, relativa sia alla specifica idoneità terapeutica riabilitativa delle cure termali, sia alla ragione della loro opportuna tempestività ai fini dell’efficacia delle stesse (Cass. 27 novembre 2001 n. 14957).

Malattie che danno diritto alle cure termali

Le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali sono solamente quelle elencate nella seguente tabella.
Malattie reumatiche
Osteoartrosi ed altre forme degenerative;
Reumatismi extra articolari.
Malattie delle vie respiratorie
Sindromi rinosinusitiche - bronchiali croniche;
Bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico).
Malattie dermatologiche
Psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica);
Eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative);
Dermatite seborroica ricorrente.
Malattie ginecologiche
Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva;
Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche.
Malattie otorinolaringoiatriche
Rinopatia vasomotoria;
Faringolaringiti croniche;
Sinusiti croniche;
Stenosi tubariche;
Otiti catarrali croniche;
Otiti croniche purulente non colesteatomatose.
Malattie dell’apparato urinario
Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive.
Malattie vascolari
Postumi di flebopatie di tipo cronico.
Malattie dell’apparato gastroenterico
Dispepsia di origine gastroenterica e biliare;
Sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi.

Quando non spettano i permessi dal lavoro per cure termali?

L’Inps esclude dal riconoscimento dell’indennità di malattia le cure:

  • per le quali non sia attestata dallo specialista dell’ASL la sussistenza dei requisiti sopra indicati;
  • non riconosciute dalla ASL di residenza attraverso l’emissione; dell’autorizzazione/impegnativa;
  • meramente preventive, ancorché autorizzate dalla ASL;
  • prescritte per patologie diverse da quelle sopra elencate;
  • iniziate oltre la data fissata dallo specialista (massimo 30 giorni dalla relativa prescrizione);
  • non certificate o certificate in ritardo;
  • fruite presso stabilimenti non convenzionati con il SSN, anche se effettuate per una delle affezioni sopra elencate;
  • effettuate in periodi nei quali i datori di lavoro abbiano attestato la possibilità, per il lavoratore interessato, di fruire di ferie o di congedi ordinari;
  • la cui durata ecceda i 15 giorni per anno solare;
  • effettuate senza l’osservanza di un periodo di intervallo di almeno 15 giorni con i congedi ordinari o le ferie;
  • elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari;
  • autorizzate dall’INPS nei propri stabilimenti o in strutture convenzionate ai fini della prevenzione degli stati di invalidità pensionabile;
  • parzialmente o non continuativamente eseguite, fatti salvi, per i giorni relativi, i motivi di forza maggiore (compresa la chiusura dello stabilimento).

Cure termali fuori dal periodo di ferie e trattamento economico

Il trattamento termale in via ordinaria non comporta l’erogazione di una particolare prestazione a favore del lavoratore dipendente, tenuto conto del fatto che lo stesso dovrebbe essere eseguito durante i periodi di ferie annuali o di congedi ordinari.
Tuttavia, qualora l’esecuzione del trattamento termale non possa essere fruito durante i predetti periodi, ad esempio per le sue caratteristiche di urgenza oppure per pregresse programmazioni feriali (ferie collettive) oppure per indisponibilità di ferie residue sufficienti del singolo lavoratore, allora si attiva la tutela specifica prevista per tali tipologie di cure.
La condizione di impossibilità, legata al fatto che il lavoratore non può fruire di ferie nel periodo di cura, deve essere vincolata all’ipotesi in cui il contratto preveda la fruizione di ferie collettive obbligatoriamente programmate. Non rientra in tale condizione la preventiva programmazione individuale delle ferie.
Si precisa che i trattamenti devono inoltre essere caratterizzati da esigenze terapeutiche o riabilitative, sono esclusi pertanto i trattamenti puramente preventivi.

Pagamento delle assenze per cure termali

La durata delle cure termali, per essere retribuite, non può superare i 15 giorni per anno e si deve garantire un intervallo temporale tra il periodo delle cure e quello delle ferie annuali di almeno 15 giorni.A tale ultimo riguardo l’Inps ha fornito alcuni esempi, che di seguito si ripropongono, al fine di individuare quali periodi possono o non possono essere indennizzati.

Nell'arco di 15 giorni sono solo 12 i giorni indennizzati.

Non sono infatti indennizzabili:
• i primi 3 giorni (carenza);
• i giorni in cui le cure non risultano effettivamente realizzate giorni di viaggio.

Cure da iniziare prima delle ferie collettive

Se alla data di inizio delle ferie il ciclo di cura risulta completato da oltre 15 giorni potrà procedersi all'indennizzo.

Se la cura è ultimata all'interno del periodo di ferie, ovvero prima dell’inizio di queste, ma da meno di 15 giorni, non potrà essere erogata indennità (per mancanza dell’intervallo minimo di 15 gg. tra ferie e cure termali).

Cure da iniziare prima dell’ultimo giorno di ferie collettive ovvero entro il 15° giorno da tale data – nessuna indennità è erogabile

Se la cura è ultimata all'interno del periodo di ferie, ovvero prima dell’inizio di queste, ma da meno di 15 giorni, non potrà essere erogata alcuna indennità (per mancanza dell’intervallo minimo di 15 gg tra ferie e cure termali).

Cure che possono essere iniziate oltre il quindicesimo giorno dalla fine delle ferie collettive

L’indennità è erogabile (il lavoratore ha facoltà di dar corso alle cure in qualsiasi momento, nell’ambito del periodo massimo prescritto dallo specialista), sempreché, ovviamente, dopo le ferie collettive, non residui altro periodo feriale di durata sufficiente per le cure.

Certificato medico per cure termali

Il certificato medico che autorizza il trattamento termale deve contenere sia la motivazione relativa alla specifica idoneità terapeutica riabilitativa delle cure termali, sia la ragione della loro opportuna tempestività ai fini dell’efficacia delle stesse.
L’impossibilità di poter fruire di ferie o di congedi ordinari è invece attestata dal datore di lavoro. Lo stesso datore di lavoro può peraltro decidere di anticipare il periodo di godimento delle ferie del lavoratore; in questa eventualità spetta allo stesso lavoratore la dimostrazione della incompatibilità dell’esecuzione delle cure termali con la fruizione del periodo di ferie.

Entro quanto tempo fare le cure termali?

Nel rispetto del requisito di urgenza e di indifferibilità delle cure richieste, l’accesso alle prestazioni deve avere inizio entro 30 giorni dalla sua prescrizione.

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Associazione italiana di famiglie ADHD Fondazione ISAL Sportabili Predazzo