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ON LINE IL NUOVO NOTIZIARIO DI DICEMBRE 2023

Avvisiamo tutti gli utenti che è online il nuovo notiziario dell'Associazione.



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Tesseramento 2024

Gentili utenti,

vi ricordiamo che è aperto il Tesseramento per l'anno 2024, saremo a Vostra disposizione per curare i Vostri interessi.



Le modalità di pagamento possono essere:

  • direttamente in sede Anmic ( in contanti o con bancomat)
  • tramite bollettino postale sul conto 17182387
  • tramite bonifico bancario IT 50 C 08304 01804 00000 3080681

Contattaci direttamente in ufficio o al telefono 0461/911469.

 

 

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Permessi lavorativi e Congedi parentali

 

La legge n. 104 del 5 febbraio 1992, all’articolo 33 prevede le agevolazioni lavorative per gli stessi lavoratori con disabilità e per i familiari che assistono persone con handicap grave.
I permessi lavorativi retribuiti sono oggetto di numerose circolari dai diversi enti previdenziali e la stessa legge è in continua evoluzione, quindi soggetta a modifiche. Per poter accedere a questi permessi il disabile deve essere in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (legge 104, comma 3, art. 33)

 

Chi e a cosa ha diritto?

I permessi sono concessi ai lavoratori disabili ed ai familiari di persone con disabilità.

Il lavoratore disabile deve essere riconosciuto in base all’art. 33 comma 6 della legge 104/92, per avere i 3 giorni di permesso mensile o le 2 ore di permesso giornaliero e il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.
Per il lavoratore disabile assunto in ente pubblico il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la domanda di trasferimento è riconosciuto dall’art. 21 della legge 104.

 

I familiari di persone con disabilità possono ottenere i benefici previsti se sono:

  1. coniuge
  2. parenti entro il 2° grado (figli, nonni, suoceri, cognati, ecc…)
  3. estensione al 3° grado se i genitori o il coniuge risultano deceduti o mancanti, ultra 65enni, affetti d patologie invalidanti.

Il familiare può ottenere i seguenti benefici:

  • art. 33 comma 1-2 – prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro o in alternativa 2 ore di permesso giornaliero retribuito per l’assistenza dei minori di 3 anni
  • art. 33 comma 3 – tre giorni di permesso mensile
  • art. 33 comma 5 – diritto di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio o non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede

 

Come e dove fare la domanda?

La domanda va presentata alla medicina legale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari compilando l’apposito modulo e allegando il certificato medico (in originale o copia autentica) e copia del verbale di invalidità in possesso.

Gli amici di ANMIC
Associazione italiana di famiglie ADHD Fondazione ISAL Sportabili Predazzo